Approvato dal Consiglio di Facoltà il 13 febbraio 2024
Approvato dalla Commissione di Alto Patronato il 16 settembre 2024

I. ELEZIONI O PROPOSTE DI NOMINA
Art. 1. – Norme generali
§1.– La votazione per le elezioni è a maggioranza dei 2/3 + 1 dei presenti alla convocazione, in cui sia intervenuta la maggioranza di quelli che devono essere convocati, salvo diversa disposizione del diritto o dello Statuto. Se i primi due scrutini risultano inefficaci, si procede nel terzo scrutinio al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Se rimane la parità, si ritenga eletto il più anziano in età. (cf. CIC 119, 1°).

§2. – Gli scrutini per le elezioni o le proposte di nomina a uffici istituzionali sono a voto uninominale per ogni singolo candidato e a votazione segreta.

§3. – Le elezioni o le proposte di nomina a uffici istituzionali sono presiedute dal Preside o, in sua assenza, dal Vicepreside o da un suo sostituto. Si richiede sempre la presenza del Segretario della Facoltà e di due scrutatori scelti tra i votanti.

Art. 2. – Proposta di nomina a Preside
§1.– La votazione della terna di nomi da presentare alla Commissione d’Alto Patronato per la nomina del Preside (cf. Statuto, Art. 6, §3c; Art. 7, §4b; Art. 15b) avviene in una seduta del Consiglio di Facoltà presieduto dal Vicepreside.

Art. 3. – Proposta di nomina a Vicepreside
§1. – La votazione della terna di nomi da presentare al Gran Cancelliere per la nomina del Vicepreside (cf. Statuto, Art. 6, §3d; Art. 15, §3a; Art. 19, §1) avviene in una seduta del Consiglio di Facoltà, presieduto dal Preside.

§2. – Il docente proposto a Vicepreside deve essere un docente stabile.

Art. 4. – Dipartimenti e Direttori
(cf. Statuto Art. 20)

§1. – I docenti, in base alla loro scelta, appartengono a uno dei tre Dipartimenti della Facoltà: “Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione” (DTE), “Dipartimento di Teologia Sistematica” (DTS), “Dipartimento di Storia della Teologia” (DST).

§2. – L’appartenenza a un Dipartimento è obbligatoria per i docenti stabili e gli incaricati triennali.
Ogni cambio di Dipartimento è sottoposto all’approvazione del Preside.

§3. – La scelta del nome del Direttore di Dipartimento sia compiuta tra i docenti stabili.

§4. – Il Direttore di Dipartimento è affiancato nelle sue attività da un Vice-Direttore eletto dai docenti del rispettivo Dipartimento e approvato dal Preside.

§5. – Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore impedito nelle sue funzioni e riferisce al Direttore su ogni attività compiuta.

Art. 5. – Durata della carica di Vice-Direttore di Dipartimento
Il Vice-Direttore rimane in carica fino all’inizio del mandato del nuovo Direttore di Dipartimento.

Art. 6. – I compiti del Direttore di Dipartimento
§1. – Il Direttore di Dipartimento, che non rientra tra le autorità personali previste dallo Statuto, guida l’attività del Dipartimento, coordinandola alle direttive e agli orientamenti del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.
a) Il Direttore del DTE guida la Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione ed è responsabile dei piani di studio del triennio teologico del Baccalaureato quinquennale.
b) Il Direttore del DTS guida la Licenza in Teologia Sistematica ed è responsabile dei piani di studio del Baccalaureato triennale.
c) Il Direttore del DST guida la Licenza in Storia della Teologia ed è responsabile dei piani di studio del biennio filosofico–teologico del Baccalaureato quinquennale.

§2. – Il Direttore di Dipartimento riunisca, almeno due volte all’anno, i docenti del Dipartimento per esaminarel’attività accademica ed eventuali problemi. Ha facoltà d’invitare a queste riunioni docenti di altri Dipartimenti della Facoltà o di altre istituzioni accademiche, i responsabili della formazione dei seminaristi o dei religiosi, i dottorandi presso la Facoltà nelle discipline afferenti al Dipartimento.

II. ORGANI COLLEGIALI

Art. 7. – Norme generali
§1. – I membri degli Organi collegiali hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni programmate. In caso di impossibilità sono tenuti ad avvisare la Presidenza o la Segreteria. (Per ripetute e ingiustificate assenze cf. Regolamento, art. 40 §2b).

§2. – Qualora in una riunione valida i membri di un Organo collegiale deliberativo esprimano il proprio voto in parità, chi presiede tale Organo dirima la votazione con il proprio voto.

III. DOCENTI

Art. 8. – Norme generali
§1. – Tenuto conto del piano annuale dell’offerta formativa e dei progetti di ricerca in atto nella Facoltà, il Consiglio di Facoltà determina il carico didattico sostenibile e gli impegni di ricerca a cui sono tenuti i docenti stabili.

§2. – Gli insegnamenti accademici, che un docente stabile impartisce al di fuori della Facoltà e dell’Istituto di Scienze Religiose interno ad essa, devono ricevere autorizzazione scritta dal Preside.

§3. – I docenti stabili hanno diritto a un semestre di congedo per ragioni di studio ogni cinque anni. La domanda va inoltrata al Preside e al Direttore del Dipartimento di afferenza, con dodici mesi di anticipo. Sentito il parere del Consiglio di Facoltà il Preside può concedere tale autorizzazione.

§4. – I docenti incaricati triennali hanno diritto a un semestre di congedo per ragioni di studio solo al termine della durata dell’incarico. La domanda va inoltrata al Preside e al Direttore del Dipartimento di afferenza, con dodici mesi di anticipo.

§5. – A tutti i docenti stabili e incaricati è richiesto il dottorato (cf. Statuto, Art. 26§3b; Art. 28 §2a). Tale dottorato dev’essere congruo, ossia corrispondente o almeno affine alla disciplina insegnata.

§6. – All’inizio di ogni A.A. ciascun docente è tenuto ad aggiornare il proprio curriculum vitae et operum sulla propria pagina personale nel sito web della Facoltà.
È altresì tenuto a presentarne copia dettagliata e aggiornata in formato digitale alla segreteria.

§7. – Nella fase di selezione che precede il primo incarico annuale, ogni docente candidato all’incarico deve fornire alla Facoltà il proprio curriculum vitae et operum, redatto secondo le normative vigenti.

§8. – Ogni docente, momentaneamente impossibilitato a svolgere l’attività didattica ordinaria, è tenuto ad avvisare tempestivamente la Segreteria. In caso di impossibilità protratta per più di una settimana, deve presentare al Preside adeguata documentazione.

§9. – Il trattamento economico dei docenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

§10. – Il Preside redige la proposta dell’offerta formativa annuale, riunendo i direttori di dipartimento, sentendo i docenti stabili di per area disciplinare e docenti incaricati di quella medesima area.

Art. 9. – Proposta di nomina a docente stabile ordinario
§1. – Il numero dei professori ordinari sia fissato dal Consiglio di Facoltà, in modo che ve ne sia almeno uno per ogni area disciplinare.

§2. – I requisiti richiesti per essere professore stabile ordinario sono quelli indicati dallo Statuto (Art. 25, §4). Ogni docente stabile straordinario, maturati i requisiti richiesti, può inoltrare al Preside la domanda per il passaggio di qualifica.

§3. – La candidatura dei docenti stabili straordinari per il passaggio alla stabilità ordinaria deve essere approvata da una riunione dei docenti ordinari, presieduta dal Preside, il quale ha diritto di voto. In essa saranno valutate le attitudini dei candidati alla didattica, la scientificità della loro ricerca e la loro partecipazione attiva alla vita della Facoltà. I docenti ordinari si esprimeranno con voto uninominale per ogni singolo candidato e a votazione segreta.

§4. – Informato il Consiglio di Facoltà, il Preside inoltrerà il consenso dei docenti ordinari alla proposta di nomina al Gran Cancelliere e alla Commissione d’Alto Patronato, per la richiesta del necessario nulla osta del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Art. 10. – Proposta di nomina a docente stabile straordinario
§1. – Il numero dei professori straordinari sia fissato dal Consiglio di Facoltà. Tale numero sia rivisto almeno ogni cinque anni tenuto conto del piano dell’offerta formativa e dei progetti di ricerca in atto nella Facoltà, analogamente a quanto previsto per i docenti ordinari (cf. Statuto, Art. 26 §2, Art. 25 §5).
§2. – Dopo almeno due incarichi triennali consecutivi o durante il periodo del secondo incarico i docenti incaricati in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere il passaggio alla stabilità secondo le modalità previste dallo Statuto (in analogia ai docenti stabili straordinari: cf. Statuto, Art. 26 §4 con rimando a 25 §3). La documentazione deve essere corredata da una copia digitale della propria produzione scientifica.

§3. – Per ogni domanda per il passaggio alla stabilità il Preside procederà alla consultazione di tre docenti stabili oppure ordinari, esterni alla Facoltà, esperti nell’area disciplinare, che dovranno esprimere il loro giudizio scritto sul valore della produzione scientifica del candidato.

§4. – La candidatura degli incaricati triennali per il passaggio alla stabilità dev’essere approvata da una riunione dei docenti ordinari, presieduta dal Preside, il quale ha diritto di voto. I docenti ordinari si esprimeranno con voto uninominale per ogni singolo candidato e a votazione segreta. La proposta di nomina è da ritenersi approvata a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, si faccia riferimento al CIC art. 119, 1°.

§5. – Il Preside inoltrerà il consenso dei docenti ordinari al Gran Cancelliere e alla Commissione d’Alto Patronato, per la richiesta del necessario nulla osta del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Art. 11. – Proposta di nomina a docente incaricato
§1. – Il criterio fondamentale per la selezione e la nomina dei docenti non stabili è quello delle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà (cf. Statuto, Art. 28, §1). Si eviti, quindi, l’avvicendamento dei docenti incaricati ad annum, favorendo invece la continuità dei docenti incaricati mediante la nomina ad triennium. Si incarichino soltanto quei docenti che sono necessari allo svolgimento di attività didattiche, a cui la Facoltà non riesce a provvedere con i propri docenti stabili.

§2. – I docenti da incaricare (ad annum e ad triennium) sono nominati dal Preside (cf. Statuto, Art. 28, §3) sentito il Consiglio di Facoltà (cf. Statuto, Art. 15, §i). L’indicazione del Consiglio di Facoltà avviene su presentazione del candidato da parte del Preside o del Vicepreside o del Direttore di un Dipartimento. La proposta di nomina sarà corredata da un’apposita documentazione, in ottemperanza ai requisiti richiesti dallo Statuto (cf. Statuto, Art. 28, §2).

§3. – Ogni passaggio da incaricato annuale a incaricato triennale e la successiva conferma per un altro triennio richiedono la medesima procedura seguita per l’attribuzione del primo incarico.

§4. – L’incarico annuale può essere reiterato fino a cinque volte. Per la nomina a docente incaricato triennale si richiede che il docente abbia insegnato per almeno tre anni accademici presso la Facoltà, dando prova di preparazione, comprovata dalla sua produzione scientifica, di capacità didattica, di partecipazione attiva alla vita della Facoltà ed di idoneità ecclesiale.

§5. – Il Preside, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, può revocare la nomina prima dello scadere del triennio.

§6. – Per i docenti non stabili, eventuali eccezioni circa i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà, fermo restando la competenza dell’Ordinario e del Gran Cancelliere di giudicare l’idoneità ecclesiale del candidato.

Art. 12. – Gli assistenti
§1. – I docenti assistenti affiancano i docenti stabili, che per fondate ed eccezionali ragioni non possono svolgere in modo sostenibile il carico didattico di loro competenza. Essi devono essere nominati dal Preside, previa proposta del docente stabile interessato presentata al Consiglio di Facoltà (cf. Statuto, Art. 27, §1). Il Consiglio di Facoltà si esprime con voto uninominale per ogni singolo candidato e a votazione segreta. Il voto positivo a maggioranza assoluta consente al Preside di procedere alla nomina.

§2. – Per il suo carattere di eccezionalità, la nomina a docente assistente può essere reiterata fino a un massimo di due anni accademici consecutivi. Si abbia cura di privilegiare nell’attribuzione di tale incarico giovani e capaci studiosi, individuati secondo i criteri qualitativi indicati dal Consiglio di Facoltà.

§3. – I docenti assistenti fanno parte del Collegio Plenario dei docenti della Facoltà.

§4. – Ogni docente stabile può proporre al Consiglio di Facoltà la cooptazione di un solo docente assistente per anno accademico, indicando un solo corso nel quale se ne prevede l’impiego. Le lezioni a lui affidate non possono superare un terzo dei crediti previsti dal corso stesso.

§5. – I docenti assistenti devono aver conseguito almeno il grado accademico della licenza (o laurea magistrale) nella disciplina insegnata ed essere in cammino per il dottorato. Essi devono presentare al Preside il proprio curriculum vitæ et operum e segnalarsi per attitudini di ricerca scientifica e capacità didattica.

Art. 13. – Elezione dei rappresentanti dei docenti incaricati
I quattro rappresentanti dei docenti incaricati all’interno del Consiglio di Facoltà (cf. Statuto, Art. 13e), eletti per un anno e rieleggibili, sono votati dai docenti incaricati triennali e annuali in seduta comune presieduta dal Preside e convocata con almeno 15 giorni di anticipo. Si procederà con voto uninominale per ogni singolo candidato e a votazione segreta.

IV. GLI STUDENTI

Art. 14. – Immatricolazione e iscrizione
§1. – I termini utili per le iscrizioni sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà e pubblicati sull’annuario accademico e online. Con il consenso del Preside è possibile iscriversi anche dopo la scadenza fissata, ma in ogni caso non oltre la terza settimana di lezione di ogni semestre.

§2. – Per immatricolarsi a qualsiasi ciclo di studi sono necessari:
a) – la fotocopia di un documento valido d’identità;
b) – la fotocopia del codice fiscale o del tesserino sanitario;
c) – una foto formato tessera;
d) – il nulla osta dell’Ordinario o del suo Delegato per gli ecclesiastici, i religiosi e i seminaristi; una lettera di presentazione di un sacerdote cattolico (che attesti l’idoneità del candidato per condotta di vita) per i laici; un colloquio con il Preside per coloro che non sono in grado di produrre tale documentazione (cf. Statuto, Art. 33, §1);
e) – un attestato di conoscenza della lingua italiana (livello europeo B1-B2) per gli studenti stranieri o, in alternativa, un titolo di studio conseguito con frequenza a corsi in lingua italiana e il superamento dei relativi esami; qualora lo studente non dimostri una buona/sufficiente conoscenza della lingua italiana dovrà superare una prova di idoneità.
Se dopo i primi colloqui d’esame almeno tre docenti dichiarino per iscritto che lo studente non è in grado di comprendere la lingua italiana, questi dovrà nuovamente sottoporsi al test di lingua prima di proseguire l’iter di studio.
f) – la fotocopia di un titolo di studio che permetta l’accesso agli studi universitari; gli studenti stranieri devono presentare il titolo di studio, conseguito al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni, autenticato e legalizzato presso l’Ambasciata d’Italia del proprio Paese. Il documento deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana o inglese;
g) – il Piano di studi del ciclo accademico al quale ci si iscrive con eventuale richiesta alle autorità competenti (coordinatori di ciclo) di riconoscimento degli esami sostenuti presso altre istituzioni accademiche;
h) – il modulo di dichiarazione di frequenza con la scelta dei corsi che si intendono seguire nell’anno a cui ci si iscrive;
i) – la fotocopia del permesso di soggiorno per studio per cittadini non-comunitari residenti all’estero;
j) – versamento della quota di pre-immatricolazione per diritti di segreteria, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

§3. – Per il rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi al primo sono necessari i seguenti documenti:
a) – la domanda di iscrizione compilata su modulo fornito dalla Segreteria oppure online, con il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili;
b) – il modulo di dichiarazione di frequenza con la scelta dei corsi che si intendono seguire nell’anno a cui ci si iscrive;
c) – il pagamento, tramite la Pagina Personale Studente, delle tasse accademiche entro le scadenze indicate.

§4. – Lo studente si assume la responsabilità di comunicare tempestivamente alla segreteria la variazione dei propri dati anagrafici.

§5. – lo studente non in regola con il pagamento delle tasse accademiche non può sostenere gli esami e non può fruire dell’accompagnamento dei docenti nella redazione degli elaborati finali.

Art. 15. – Studenti ordinari, straordinari, ospiti, uditori e fuori corso.
§1. – Sono studenti ordinari coloro che:
a) – sono in possesso del titolo di studio prescritto;
b) -aspirano ai gradi accademici;
c) – frequentano tutti i corsi previsti dal Piano di Studi e adempiono le condizioni richieste per il conseguimento dei gradi accademici (Statuto, Art. 34 §§1, 2, 3).
d) – per quanto riguarda la contemporanea iscrizione ad altri corsi di laurea ecclesiastici o civili, fa fede la normativa ecclesiastica o statale vigente.

§2. – Sono studenti straordinari coloro che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, e quindi della possibilità di conseguire i gradi accademici, pur frequentando tutti i corsi o buona parte di essi e sostenendone gli esami (cf. Statuto, art. 35 §1). Adempiute le condizioni richieste, passano a studenti ordinari. Chi aspira al conseguimento del grado accademico non può comunque essere iscritto come straordinario per più di un anno accademico, fatta eccezione per i candidati all’ordine sacro e per i religiosi in formazione privi di un titolo di studio valido per l’accesso all’Università, iscritti al primo ciclo, che siano segnalati dal loro rettore o dal loro superiore.

§3. – Si definiscono studenti ospiti gli studenti in possesso del regolare titolo di ammissione, che non aspirano a conseguire il titolo di studio e perciò si iscrivono a uno o più corsi (per un massimo di 30 ECTS) con diritto di accesso agli esami e di rilascio del relativo certificato.

§4. – Si definiscono studenti uditori coloro che, con o senza regolare titolo di ammissione, sono iscritti a uno o più corsi senza diritto di accesso agli esami, ma con la possibilità di richiedere il certificato di frequenza ai corsi seguiti (cf. Statuto, art. 35 §3).

§5. – Sono considerati “fuori corso” gli studenti ordinari che non hanno ancora frequentato tutti i corsi previsti dal Piano di studi o non hanno superato tutte le prove prescritte (cf. Statuto, art. 35 §4).
Sono studenti “fuori corso” anche coloro che, sulla base di gravi motivazioni, presentano al Preside domanda di sospensione dalla frequenza per almeno un anno accademico.
Gli studenti “fuori corso” per mantenere la validità delle frequenze e degli esami, devono rinnovare annualmente l’iscrizione e pagare le tasse stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

§6. – La rinuncia definitiva o temporanea agli studi deve sempre essere effettuata mediante comunicazione scritta. Le eventuali richieste di esonero dal versamento delle tasse accademiche non ancora saldate verranno prese in considerazione dagli uffici competenti.

Art. 16. – Iscrizione al ciclo di Baccalaureato
§1. – Possono essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per il Baccalaureato in Teologia coloro che hanno conseguito un titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato.

§2. – Coloro che fossero in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose e che volessero ottenere il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia, potranno essere ammessi dal Preside, previa formulazione di un piano di studi di almeno due anni (che consenta allo studente di maturare i 300 ects finali richiesti) approntato dal coordinatore di ciclo (Regolamento Art. 6 §1) e approvato dal Consiglio di Facoltà (cf. Nota CEC 28 giugno 2008, Art. 21 e Delibera del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2010). La richiesta dello studente dovrà essere accompagnata da un certificato degli esami sostenuti e del grado conseguito non inferiore a 8.51/10, o equivalenti.

§3. – Coloro che fossero in possesso della Licenza in Scienze Religiose e che volessero ottenere il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia, potranno essere ammessi dal Preside, previa formulazione di un piano di studi di almeno un anno approntato dal coordinatore di ciclo (Regolamento Art. 6 §1) e approvato dal Consiglio di Facoltà (cf. Nota CEC 28 giugno 2008, Art. 21 e delibera del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2010), a integrazione delle conoscenze teologiche. La richiesta dello studente dovrà essere accompagnata da un certificato di esami sostenuti e di grado conseguito non inferiore a 8.51/10 o equivalenti

§4. – A tutti gli iscritti al ciclo di Baccalaureato in Sacra Teologia è richiesta una conoscenza previa della lingua latina e greca. Lo studente che non fosse in possesso di congrue attestazioni dovrà seguire, entro i primi due anni di iscrizione, corsi integrativi presso la Facoltà o altri Istituti da essa riconosciuti e superare le prove di profitto. Non si può frequentare il corso di Greco biblico senza la certificazione relativa alla lingua greca antica.

Art. 17. – Iscrizione al ciclo di Licenza
§1. – Possono essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per la Licenza in Sacra Teologia coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia con una qualifica minima di magna cum laude se provenienti da altre Facoltà o di cum laude se provenienti dalla FTER.

§2. – Ad ogni rinnovo d’iscrizione, fino al completo assolvimento del curriculum, lo studente deve obbligatoriamente concordare il Piano di studi con il coordinatore del ciclo (Regolamento Art. 6 §1) per verificare l’equa ripartizione dei crediti acquisiti o da acquisire tra le diverse tipologie di corsi previsti dall’Ordinamento degli studi (comuni, caratterizzanti la Licenza, seminari caratterizzanti la Licenza, altri corsi o seminari).

Art. 18. – Iscrizione al ciclo di Dottorato
§1. – Possono essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per il Dottorato in Teologia coloro che hanno conseguito il titolo accademico di Licenza in Sacra Teologia con una qualifica minima di magna cum laude.

§2. – L’eventuale ammissione di coloro che sono in possesso di altre Licenze ecclesiastiche sarà valutata dal Preside o da una commissione da lui deputata a ciò.

§3. – Gli studenti, che intraprendono il Dottorato presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna senza esservi mai stati iscritti in precedenza, devono scegliere, sotto la guida del docente coordinatore del ciclo di Dottorato, 4 corsi o seminari tra quelli offerti nel II ciclo della Facoltà. Ai fini del proseguimento del percorso, gli esami dovranno essere sostenuti entro l’anno di frequenza e superati con una media dei voti non inferiore a magna cum laude.

§4. – Il percorso di studi del dottorato è scandito dalle seguenti tappe: frequenza ai seminari richiesti; deposito del titolo approvato definitivamente dal Consiglio di Facoltà avuto il placet della Commissione per il Dottorato; eventuale rinnovo del titolo depositato; difesa della dissertazione dottorale; richiesta di rilascio del titolo dopo la pubblicazione totale o parziale della dissertazione dottorale.

Art. 19. – Assemblee degli studenti
§1. – Nel corso dell’anno accademico le classi di ogni ciclo di studi hanno diritto di disporre di due ore di lezione, una per semestre, per assemblee di studenti. La richiesta va inoltrata direttamente ai docenti interessati informandone la Segreteria, a meno che non si ritenga utile disporre di più ore. In tal caso i rappresentanti degli studenti faranno la richiesta al Preside.

§2. – I rappresentanti degli studenti possono richiedere che il Preside, il Vicepreside o il Segretario generale siano presenti in Assemblea. Tale presenza è in ogni caso obbligatoria nelle assemblee elettive.

Art. 20. – Rappresentanza degli studenti
§1. – L’elezione dei rappresentanti degli studenti è preparata da un’assemblea degli studenti introdotta dal Preside o da un suo delegato, volta a spiegare il funzionamento degli organi di governo della Facoltà e a sensibilizzare tutte le componenti studentesche sull’importanza della partecipazione attiva alla vita della Facoltà, garantendo a tutte le medesime possibilità.

§2. – I rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Facoltà sono tre, uno per ciascun ciclo, eletti annualmente e rieleggibili. Sono eletti dagli studenti ordinari, straordinari e fuori corso tra gli studenti ordinari, secondo le seguenti modalità:
a) – si vota su scheda intestata unica fornita dalla Segreteria nel momento in cui lo studente si reca a votare;
b) – si possono indicare al massimo tre nominativi di studenti iscritti al proprio ciclo;
c) – per i cicli di Baccalaureato e Licenza le elezioni si svolgono per tre giorni scolastici consecutivi entro il 31 ottobre dell’anno accademico in corso, mentre il ciclo di Dottorato si vota in occasione del 2° seminario dell’anno accademico;
d) – gli studenti iscritti al Baccalaureato Triennale e alla Licenza in Teologia sistematica possono votare anche presso la sede di piazza s. Domenico;
e) – lo scrutinio, da compiersi entro le 48 ore successive alla conclusione delle votazioni, viene effettuato dal Segretario generale che funge da Presidente, da un addetto di segreteria e da un rappresentante della componente studentesca;
f) – risultano eletti i tre studenti che hanno ottenuto più voti. La segreteria ne dà immediata comunicazione ai diretti interessati che hanno a disposizione 48 ore di tempo per accettare o declinare l’incarico in forma scritta.
g) – In caso di non accettazione il Segretario contatterà il primo dei non eletti. A parità di voti risulta eletto il più anziano (di iscrizione e successivamente di età).

V. CURRICULUM DEGLI STUDI E GRADI ACCADEMICI

Art. 21. – Frequenza ai corsi
§1. – La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per essere ammessi a sostenere gli esami è necessario documentare la presenza ad almeno i 2/3 delle lezioni. La frequenza a ogni singolo corso ha validità tre anni (sei semestri). Scaduti i termini, solo il Preside potrà concedere per iscritto la deroga di ammissione all’esame.

§2. – La falsificazione della frequenza alle lezioni è sanzionata dalle Norme etiche della Facoltà (cf. Regolamento artt. 39, §1 e 41, §1).

§3. – Per poter sostenere gli esami occorrono:
a) – la regolare iscrizione al ciclo di studi;
b) – la regolare frequenza delle lezioni;
c) – il pagamento delle tasse accademiche;
d) – la regolare iscrizione all’esame (tramite Pagina Personale Studente).

Art. 22. – Sessioni e appelli d’esame
§1. – Le sessioni d’esame per ogni anno accademico sono quattro: due ordinarie (invernale e estiva) e due straordinarie (primaverile e autunnale). Le date e la durata di ogni sessione sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

§2. – Verificata la disponibilità dei docenti interessati, gli studenti possono richiedere per iscritto al Preside il permesso per sostenere esami fuori sessione e/o fuori appello.

§3. – Le date e gli orari dei singoli appelli sono stabiliti dai singoli Docenti e pubblicati dalla Segreteria sul gestionale didattico con un congruo anticipo rispetto all’inizio di ogni sessione.

§4. – Ogni docente è tenuto ad offrire per ogni sessione ordinaria un numero di appelli non inferiore a due. Inoltre è tenuto ad offrire un numero di posti utili pari ad almeno il doppio degli studenti che hanno frequentato i propri corsi nell’ultimo semestre.

Art. 23. – Esami
§1. – Gli esami si svolgono ordinariamente in forma orale e in lingua italiana. Si concede al docente la possibilità di far sostenere la prova d’esame in forma scritta, anche nella tipologia dell’elaborato, soprattutto se relativa a un corso seminariale. L’indicazione della modalità di svolgimento dell’esame dev’essere previamente comunicata nel programma del corso.

§2. – Gli studenti sono tenuti a iscriversi o a cancellarsi dall’appello entro le ore 00.00 del giorno precedente l’esame tramite la pagina personale dello studente.

§3. – L’assenza ingiustificata dall’esame dev’essere verbalizzata dal docente e comunicata alla segreteria. Ciò comporta l’impossibilità per lo studente di sostenere l’esame in altre date d’appello della medesima sessione e sarà soggetta a sanzione pecuniaria stabilita dagli organi competenti.

§4. – L’impossibilità di partecipare all’esame per motivi di forza maggiore deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al docente e alla segreteria della Facoltà.

§5. – Il colloquio d’esame deve durare almeno 15 minuti. La valutazione degli esami da parte del docente tiene conto dei seguenti criteri in equa proporzione: a) comprensione ed esposizione corretta dei contenuti; b) articolazione dei contenuti del singolo corso in un’ottica interdisciplinare; c) approfondimento dei contenuti come ampliamento di interesse personale.

§6. – Lo studente che ha ricevuto valutazione insufficiente non può sostenere una seconda volta l’esame della stessa disciplina nella medesima sessione d’esame.

§7. – Su motivata richiesta scritta dello studente o del docente, il Preside può istituire una commissione d’esame, affiancando al docente esaminatore un altro docente.

§8. – In caso di impossibilità del docente a ricevere gli esami nella sessione stabilita, il Preside affiderà tale compito a un docente di discipline analoghe.

Art. 24. – La valutazione e la verbalizzazione
§1. – I voti vengono espressi in trentesimi. Sono ammessi solo gli interi. La lode è ammessa, ma non incide in alcun modo sulla media finale.

§2. – Ordinariamente la verbalizzazione dell’esame avviene telematicamente, tramite la Pagina Personale del Docente.

§3. – Il Docente verbalizzerà come:
a) «in attesa di accettazione»: lo studente ha conseguito una valutazione positiva; deve accettare o rifiutare il voto dalla Pagina Personale dello Studente. In caso di rifiuto lo studente potrà ripresentarsi a un successivo appello d’esame anche nella medesima sessione.
b) «ritirato»: lo studente che, iniziato l’esame, opti per non condurlo a termine; lo studente potrà ripresentarsi a un successivo appello d’esame nella medesima sessione;
c) «non superato»: lo studente che abbia conseguito una valutazione insufficiente; lo studente dovrà ripresentarsi a un successivo appello d’esame nelle sessioni successive;

§4. – Entro 30 giorni dalla verbalizzazione dell’esame lo studente deve accettare o rifiutare il voto, accedendo alla propria Pagina Personale. In caso di inadempienza il voto non sarà accreditato.

Art. 25. – Elaborato metodologico
§1. – Gli studenti del biennio filosofico-teologico del Baccalaureato quinquennale devono redigere un primo elaborato scritto sotto la guida di un docente relatore, scelto preferibilmente tra quelli del suddetto biennio.
L’esercitazione, di un minimo di 60.000 caratteri spazi inclusi, corrispondenti a circa 25-30 pagine di testo, deve essere redatta secondo le Norme grafiche di Facoltà e mostrare che lo studente ha assimilato alcuni elementi importanti del metodo di ricerca e di redazione del testo.

§2. – Entro la fine del 1° semestre del 3° anno, gli studenti del Baccalaureato quinquennale sono tenuti a consegnare al proprio relatore una copia dell’esercitazione, mentre una seconda copia, stampata in fronte e retro e rilegata, deve essere depositata in segreteria.

§3. – Solo dopo la verbalizzazione del voto da parte del docente relatore gli studenti possono accedere agli esami del triennio.

§4. – Gli studenti in possesso di una laurea triennale o magistrale possono chiedere al coordinatore didattico del biennio filosofico-teologico di essere esonerati dalla presentazione dell’elaborato.

Art. 26. – Lingue straniere moderne
§1. – Al fine del conseguimento del titolo si richiede la conoscenza di una o più lingue straniere moderne scelte tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Sono ammesse anche altre lingue qualora direttamente connesse all’elaborato finale previsto per la conclusione del ciclo di studi.

§2. – Per il conseguimento del Baccalaureato è richiesta la conoscenza di una lingua straniera; per la Licenza di due e per il Dottorato di tre.

§3. – Se non attestata da certificati, la conoscenza delle lingue straniere deve essere verificata tramite un test interno alla Facoltà entro il primo anno del Baccalaureato triennale, entro il terzo anno del Baccalaureato quinquennale, entro il primo anno della Licenza ed entro il secondo del Dottorato.

Art. 27. – Esami finali e qualifiche
§1. – L’ iscrizione all’esame finale del proprio ciclo di studi deve essere effettuata due mesi prima della data prescelta.

§2. – All’atto dell’iscrizione lo studente deve presentare:
a) copia cartacea del proprio elaborato scritto (per il Baccalaureato e per la Licenza 1 copia; per la difesa dottorale 4 copie) e relativa copia digitale su file unico in formato .pdf. La copia cartacea per il relatore deve sempre essere consegnata allo stesso dallo studente;
b) dichiarazione di originalità del testo;
c) domanda per l’approvazione del titolo dell’elaborato controfirmato dal relatore nonché, per la Licenza, la tesi orale scelta tra le otto comuni ai tre indirizzi;
d) versamento su PPS della tassa di esame finale (comprensiva della tassa di diploma).

§3. – L’esame finale di un ciclo deve essere sostenuto entro dieci semestri dalla frequenza degli ultimi corsi. Scaduti questi termini, la richiesta di conseguimento del titolo da parte dello studente deve essere esaminata dal Consiglio di Facoltà.

§4. – L’esame finale di grado non può essere ripetuto e lo studente non può rifiutare il voto. Nel caso lo studente rilevi, in sede di esame, errori relativi alle medie e/o al voto finale assegnato, può fare ricorso scritto al Preside entro e non oltre 7 giorni dalla discussione. Decorso tale termine di tempo voti, medie e verbali non possono più essere contestati.

§5. – Le qualifiche sono le seguenti:
a) probatus : 18-20 (media finale: 66-76/110)
b) bene probatus : 21-23 (media finale: 77-87/110)
c) cum laude probatus : 24-25 (media finale: 88-94/110)
d) magna cum laude probatus : 26-28 (media finale: 95-107/110)
e) summa cum laude probatus : 29-30/30 con lode (media finale: 108/110 -110 con lode)

Art. 28. – Esame finale di Baccalaureato
§1. – Al termine del ciclo istituzionale di Teologia, dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, è possibile conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia sostenendo un esame orale e presentando un elaborato scritto (cf. Statuto Art. 54).

§2. – Nel corso del quinquennio o del triennio istituzionale è prevista la redazione di un elaborato scritto di Baccalaureato sotto la guida di un docente FTER.

§3. – L’elaborato, di un minimo di 120.000 caratteri spazi inclusi, corrispondenti a circa 50 pagine di testo, deve comprovare la capacità dello studente di trattare un tema inerente agli studi istituzionali con correttezza metodologica e una sufficiente conoscenza bibliografica. Nel caso del Baccalaureato triennale la dissertazione può coincidere con l’elaborato del seminario annuale.

§4. – La prova finale del Baccalaureato quinquennale (della durata complessiva di circa 45 minuti) si svolge davanti a una Commissione di tre docenti (tra cui il Direttore del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione), presieduta dal Preside o da un suo rappresentante. Lo studente estrae a sorte una delle 12 tesi, approvate dal Consiglio di Facoltà, ricavate dal Simbolo niceno-costantinopolitano ed espone per circa 10 minuti, a sua scelta, uno dei sottopunti in cui essa è articolata e su cui la commissione lo interroga nei successivi 15 minuti. Quindi passa alla presentazione dell’elaborato (10 minuti di esposizione e 10 minuti di interrogazione da parte dei docenti).

§5. – La prova finale del Baccalaureato triennale (della durata complessiva di circa 45 minuti) si svolge davanti a una Commissione di tre docenti (tra cui il Direttore del Dipartimento di Teologia Sistematica), presieduta dal Preside o da un suo rappresentante e consiste in un’interrogazione orale su un tesario di 45 tesi (15 di Teologia dogmatica, 15 di Esegesi biblica e 15 di Teologia morale) approvato dal Consiglio di Facoltà.
Qualora l’esame di Baccalaureato sia sostenuto entro la sessione autunnale dell’ultimo anno di corso, sono escluse dal tesario le tesi sulle discipline dell’anno accademico appena concluso.
L’esercitazione è valutata dal relatore e non è presentata in sede d’esame dallo studente.

§6. – Il voto finale del Baccalaureato quinquennale è calcolato sommando:
a) il 70% della media degli esami sostenuti nel quinquennio;
b) il 20% della valutazione dell’elaborato;
c) il 10% della valutazione dell’interrogazione orale.

§7. – Il voto finale del Baccalaureato triennale è calcolato sommando:
a) il 70% della media degli esami del ciclo istituzionale;
b) il 30% della valutazione dell’interrogazione orale e del lavoro scritto.

Art. 29. – Esame finale di Licenza
§1. – Al termine del ciclo di Licenza, superati gli esami previsti dal piano di studi, lo studente può essere ammesso all’esame per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Sacra Teologia. Tale esame comporta un’esercitazione scritta e una prova orale.

§2. – L’esercitazione scritta per la Licenza è elaborata sotto la guida e la responsabilità di un docente della Facoltà, su un tema approvato dal Direttore di Dipartimento di afferenza, e deve mostrare che il candidato è capace di affrontare un tema teologico con correttezza di metodo, conoscenza della letteratura pertinente al tema scelto, buona capacità linguistica e di valutazione critica, coerenza dimostrativa.

§3. – Il testo deve raggiungere un minimo di 180.000 caratteri (spazi inclusi), corrispondenti a circa 75 pagine.

§4. – La prova orale sarà sostenuta davanti a una Commissione composta dal Preside, o da un suo delegato, dal Direttore o dal Vicedirettore del Dipartimento a cui afferisce lo studente, dal Docente direttore della dissertazione scritta.

§5. – L’esame finale per la Licenza prevede una durata complessiva di circa un’ora così articolato. Esposizione della tesi da parte del candidato (10 minuti) e discussione della tesi con i membri della commissione (10 minuti). Nei successivi 20 minuti lo studente presenta il tema concordato con il Coordinatore di Dipartimento scelto tra gli otto comuni alle tre licenze (10 minuti) e la commissione lo interroga sulla tesi esposta (10 minuti). Negli ultimi venti minuti la commissione interroga il candidato su una tesi estratta a sorte al momento della discussione tra le 12 tesi caratterizzanti il suo corso di licenza.

§6. – Il voto finale è calcolato sommando:
(cf. Ordinamento degli Studi, 2.9C):
a) 50%: media dei voti ottenuti negli esami del ciclo;
b) 30%: voto dell’esercitazione scritta assegnato dal Docente relatore;
c) 20%: voto assegnato dalla Commissione per l’esame orale.

Art. 30. – Ciclo di Dottorato e difesa della dissertazione dottorale.
§1. – Per accedere alla difesa della dissertazione dottorale il candidato deve aver portato a termine tutte le tappe del percorso secondo quanto indicato nell’Ordinamento degli studi e nel presente Regolamento. In particolare deve aver superato tutte le prove previste per il 1° e per il 2° anno.

§2. –Gli appuntamenti e le valutazioni richiesti per il 1° anno sono: un pomeriggio di introduzione al ciclo a inizio dell’anno accademico; tre seminari metodologici; una Lectio magistralis / tavola rotonda; il Convegno annuale di Facoltà e una prima partecipazione (passiva) all’Assemblea di presentazione dei progetti. I tre seminari metodologici esigono ciascuno la produzione di un breve elaborato scritto. I seminari metodologici con relativo paper non possono essere sostituiti da nient’altro. Lo studente che non riuscisse a seguirli nel corso del 1° anno dovrà recuperali in seguito. Il docente del seminario lascia in consegna agli studenti un’esercitazione da svolgere nella settimana successiva e da far pervenire alla segreteria tramite e-mail in formato pdf. La traccia deve essere della lunghezza di non più di due cartelle (3000 battute circa). Il testo sarà corretto entro 15 giorni e il voto trasmesso dal docente direttamente alla segreteria.
Nel caso che uno studente non possa partecipare – in tutto o in parte – al Convegno annuale di Facoltà e/o alla Lectio magistralis, potrà recuperare crediti partecipando alle iniziative “extracurricolari” della Facoltà.

§3. – Nel corso del 2° anno il candidato deve ottenere l’approvazione del proprio progetto di ricerca. Il candidato può accedere agli appuntamenti e alle valutazioni richieste per il 2° anno di dottorato solo dopo l’approvazione del proprio progetto di ricerca da parte del Consiglio di Facoltà e l’assegnazione dei due docenti accompagnatori. Nel corso del 2° anno lo studente deve partecipare al Convegno annuale di Facoltà e all’Assemblea di presentazione dei progetti di fine anno, nel contesto della quale sottopone al vaglio e alle osservazioni degli altri dottorandi e dei docenti presenti il proprio progetto. È ammessa la partecipazione attiva all’Assemblea anche quando, pur essendo ancora in attesa dell’approvazione del Consiglio di Facoltà, si è ricevuta l’approvazione provvisoria da parte del 1° relatore. Gli esperimenti del 2° anno soggetti a valutazione sono:
a) tre recensioni di libri pubblicati negli ultimi due anni, assegnate dal 1° relatore e valutate dal 1° relatore e dai due docenti accompagnatori;
b) un minimo di due ore di didattica (possibilmente all’interno del corso di Licenza tenuto dal 1° relatore o di un altro corso indicato dal 1° relatore: la didattica viene valutata dal docente titolare del corso);
c) la produzione di un articolo scientifico al massimo di 60.000 caratteri sottoposto alla valutazione del 1° relatore e dei due docenti accompagnatori;
d) la presentazione del progetto in Assemblea, valutata dal Coordinatore del ciclo per il dottorato e dal Vice-coordinatore, che guidano l’Assemblea stessa.

§4. – I papers relativi ai tre seminari metodologici (esperimento del 1° anno), le tre recensioni e l’articolo scientifico, nonché le ore di didattica e la presentazione del progetto in Assemblea (esperimenti del 2° anno), consentono agli iscritti al terzo ciclo di maturare i crediti formativi richiesti. Essi sono stati fissati come segue dal Consiglio di Facoltà del 17 maggio 2016:
a) 2 ECTS per i tre papers dei seminari metodologici;
b) 1 ECTS per la presentazione del progetto in Assemblea;
c) 2 ECTS per le tre recensioni;
d) 1 ECTS per le ore di didattica;
e) 4 ECTS per l’articolo scientifico.

I tre papers metodologici hanno un solo voto finale risultante dalla media dei tre; lo stesso le tre recensioni.
La media ponderata (i cui coefficienti sono gli ECTS) dei voti ottenuti in queste prove vale il 10% del voto finale della dissertazione dottorale (cf. Art. 53).

§5. – Per elaborare la dissertazione dottorale si deve procedere all’individuazione dell’ambito di ricerca e del primo relatore. Il primo relatore è di norma un docente stabile della FTER. Nel caso che il primo relatore non sia un professore stabile della FTER, il nome – suggerito dal candidato – deve essere approvato dalla Commissione per il dottorato (cf. Statuto, Art. 57, §2).

§6. – Il progetto di tesi, redatto secondo le Norme grafiche della Facoltà, deve contenere:
a) titolo;
b) una descrizione di almeno 10.000 caratteri e non oltre i 20.000 della ricerca che si intende condurre e degli obiettivi che essa si prefigge;
c) un indice il più possibile accurato della dissertazione;
d) una bibliografia non esaustiva, ma già piuttosto articolata.

§7. – Il progetto del candidato deve essere approvato per iscritto dal primo relatore, inviato al Coordinatore del ciclo di dottorato e sottoposto alla valutazione della Commissione per il dottorato, per un’approvazione preliminare. Solo dopo queste procedure, il coordinatore del Terzo Ciclo, tramite il Segretario generale, inoltra il progetto al Consiglio di Facoltà per la sua approvazione definitiva e la designazione di due docenti accompagnatori.

§8. – Le modalità con cui il candidato si deve avvalere dell’apporto dei due docenti accompagnatori nella stesura della dissertazione sono sottomesse al giudizio del primo relatore.

§9. – Il tema della tesi rimane riservato per cinque anni. Se al termine dei cinque anni il candidato non ha ancora difeso la dissertazione dottorale, è possibile chiedere di prolungare la riserva del titolo per un altro quinquennio. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto dal dottorando stesso e inviata al Preside, accompagnata da una lettera del primo relatore che dichiara di approvare la richiesta dello studente.

§10. – Una modifica sostanziale del progetto o il cambio del primo relatore richiede la ripetizione dell’iter di approvazione del progetto medesimo. Un’eventuale sostituzione di uno dei docenti accompagnatori viene deliberata dal Consiglio di Facoltà.

§11. – Quando il testo è giunto alla sua redazione finale, il primo relatore comunica al Coordinatore del ciclo e alla segreteria il proprio parere favorevole di ammissibilità alla difesa. Successivamente anche i due docenti accompagnatori redigono, uno indipendentemente dall’altro, un giudizio scritto di almeno 2.500 caratteri riguardante il proprio parere sull’ammissibilità alla difesa. Il giudizio deve contenere chiaramente una delle seguenti espressioni: ammesso, ammesso iuxta modum, non ammesso. Il parere concordemente negativo dei due accompagnatori non consente l’ammissione alla difesa dottorale.

§12. – Una volta che il Segretario generale ha ricevuto il parere positivo, scritto, di tutti e tre i docenti interessati (primo relatore e docenti accompagnatori), il Consiglio di Facoltà può procedere con la nomina di un secondo relatore il cui nome rimane segreto fino a ventiquattro ore prima della difesa. Il candidato concorda con il Segretario generale una data per la difesa, che non può essere fissata prima di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo relatore.

§13. – L’esame di dottorato, della durata di circa 90 minuti, sarà sostenuto davanti a una Commissione formata dal Preside come presidente, o da un suo delegato, dal primo relatore della tesi dottorale, da un secondo relatore e dai due docenti accompagnatori.
Nei primi trenta minuti il candidato presenta la tesi, illustrandone i contenuti essenziali, il risultato conseguito, il suo apporto nel panorama teologico; nei successivi quaranta minuti segue il dibattito con i due relatori; negli ultimi venti minuti intervengono nella discussione i due docenti accompagnatori e, se lo ritiene, anche il Presidente della Commissione.

§14. – Il voto finale della difesa dottorale viene formulato dalla Commissione secondo quanto disposto dall’Ordinamento degli Studi (Art. 3.5, B) e viene calcolato nel modo seguente:
a) 10 % dalla media dei voti maturati nelle attività soggette a valutazione nei primi due anni di Dottorato;
b) 40 % dal voto del Primo relatore alla dissertazione scritta;
c) 30 % dal voto del Secondo relatore alla dissertazione scritta;
d) 20 % dalla media dei voti assegnati dagli altri membri della Commissione davanti alla quale la tesi è stata discussa.
I voti dei singoli membri della Commissione devono essere espressi segretamente e per iscritto. Il verbale d’esame deve riportare esplicitamente il giudizio in merito alla pubblicazione: pubblicabile integralmente; pubblicabile parzialmente; non pubblicabile, con l’indicazione di quali parti.

§15. – In caso di dissertazione degna di pubblicazione (totale o parziale) il primo e il secondo relatore nonché i due docenti accompagnatori devono far pervenire al Coordinatore del terzo ciclo, entro quindici giorni dalla difesa, la loro valutazione scritta con le osservazioni di cui il candidato deve tenere conto. Le valutazioni del primo e del secondo relatore sono vincolanti, mentre quelle dei due accompagnatori sono lasciate alla discrezionalità del candidato.

§16. – Terminata la revisione del testo, il dottorando invia il lavoro al Coordinatore del terzo ciclo che lo inoltra ai docenti che hanno formulato le osservazioni vincolanti per la loro definitiva approvazione. Se i pareri sono concordemente positivi il Coordinatore del ciclo informa il candidato e la segreteria, la quale inoltra al candidato il Vidimus et adprobamus:
Vidimus et adprobamus secundum normas Statutorum Facultatis, Bononiae, ex Facultate Theologica AEmiliae Romaniolae,
die DD/MM/AAAA (protocollo rilasciato dalla segreteria).
(Preside in carica) Praeses facultatis

§17. – Il dottorando consegna trenta copie stampate della tesi o dell’estratto in segreteria, che avvia le procedure per il rilascio del titolo di «dottore in teologia».

VI. GLI OFFICIALI E IL PERSONALE ADDETTO

Art. 31. – Gli uffici e i loro responsabili
§1. – Per il raggiungimento dei propri fini di formazione e di ricerca, la Facoltà si avvale di uffici e strutture sussidiarie: la Segreteria generale, la Biblioteca, l’Economato (cf. Statuto art. 38); e inoltre l’Ufficio per la valutazione e la promozione della qualità e l’Ufficio comunicazione.

§2. – Il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, può istituire altri uffici e strutture, determinandone le competenze e le autorità da cui dipendono.

§3. – Gli officiali della Facoltà (Segretario, Bibliotecario ed Economo) sono coadiuvati, nello svolgimento delle loro funzioni, da personale non docente addetto ai servizi generali, ausiliari o tecnici.

§4. – L’Ufficio per la valutazione e la promozione della qualità e l’Ufficio comunicazione sono coordinati da responsabili nominati dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà.

Art. 32. – Il personale addetto
§1. Il personale addetto svolge le proprie mansioni normalmente all’interno di una sola delle aree di attività che cooperano al buon funzionamento della Facoltà, ma può, in caso di necessità, essere impiegato anche in un settore diverso da quello di appartenenza.

§2. – Al Segretario generale compete la direzione del personale addetto di segreteria, al Bibliotecario del personale addetto di biblioteca e all’Economo del personale addetto all’amministrazione.

§3. – D’intesa con il Preside, ogni Officiale formula per iscritto annualmente il mansionario relativo alla propria area.

Art. 33. – Requisiti richiesti al personale addetto
§1. – A motivo del peso determinante che questi uffici hanno nella vita quotidiana della Comunità accademica, al personale addetto è richiesta l’adesione alla vision e alla mission dell’istituzione, nonché la partecipazione ai momenti più significativi della vita accademica.

§2. – Altri requisiti fondamentali richiesti e verificati nei colloqui di assunzione, prima, e nel periodo di prova contrattuale, poi, sono la disponibilità alla flessibilità oraria, la capacità di lavorare in squadra, di comunicare e interagire tra le diverse aree di attività, l’impegno in prima persona per ottenere risultati migliori rispetto agli obiettivi prefissati, la capacità di identificare e organizzare le risorse a disposizione.

Art. 34. – Assunzione e formazione permanente del personale addetto
§1. – Il rapporto di lavoro con il personale non docente viene normato dal contratto, applicato secondo le consuetudini e le leggi vigenti.

§2. – Il Preside, sentiti il Segretario, il Bibliotecario e l’Economo predispone il piano delle assunzioni in funzione del programma delle attività e delle risorse finanziarie disponibili. Per ogni profilo professionale viene approntata la scheda relativa alle competenze richieste, la decorrenza dell’assunzione e le modalità di selezione. Il piano delle assunzioni costituisce un allegato al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

§3. – Il Preside, con la collaborazione dell’Economo, procede all’assunzione del personale e stipula il contratto individuale di lavoro. Il neo assunto riceve le Norme etiche e viene informato sulle procedure esistenti nella Facoltà e sulla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.

§4. – Spetta all’officiale responsabile di area assegnare al nuovo addetto le mansioni di competenza.

§5. – Il Preside definisce con proprio provvedimento le modalità di valutazione annuale del personale dipendente finalizzate allo sviluppo professionale dei collaboratori e al miglior funzionamento della Facoltà.

§6. – Ai fini della crescita professionale del personale non docente sarà preciso compito dell’officiale responsabile, sentito il Preside e l’Economo, promuoverne la formazione permanente per mezzo di corsi speciali orientati ad approfondire lo spirito della Facoltà o ad acquisire nuove competenze.

VII. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Art. 35. – Criteri gestionali
La gestione amministrativa e finanziaria della Facoltà è caratterizzata dai valori etici di responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 36. – Procedure amministrative
§1. – Sono individuati i seguenti responsabili di funzione: il Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”, il Segretario Generale della Facoltà Teologica, il Segretario dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”, l’Economo, il Bibliotecario, il Direttore del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione, il Direttore del Dipartimento di Teologia Sistematica, il Direttore del Dipartimento di Storia della Teologia, il Coordinatore del Ciclo di dottorato, i Responsabili delle pubblicazioni, il Coordinatore della Scuola di Formazione Teologica.

§2. – I responsabili delle funzioni dell’ente predispongono le proposte di bilancio per l’anno successivo, in coerenza con gli indirizzi di bilancio e con l’offerta formativa per l’anno accademico.
L’Economo, raccolte le proposte, verifica le compatibilità e definisce con il Preside i necessari correttivi.
L’Economo e il Preside interpellano tutti i responsabili e definiscono le proposte di bilancio.

§3. – Al termine degli incontri l’Economo predispone la proposta di bilancio per l’anno accademico e la presenta per l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione. L’approvazione deve avvenire di norma prima dell’inizio dell’anno accademico stesso.
Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’approvazione del bilancio di previsione, dandone comunicazione a tutti i responsabili.

§4. – Nel corso dell’esercizio, i responsabili predispongono le richieste di attivazione delle spese sulla base delle risorse assegnate. L’Economo procede con l’esecuzione della spesa, previa selezione del fornitore.

§5. – Entro tre mesi dal termine dell’esercizio, l’Economo predispone la bozza di bilancio consuntivo, che – previa verifica del Preside – viene presentata al Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione.

Art. 37. – La Biblioteca
§1. L’accesso e l’uso della Biblioteca da parte di docenti, studenti e altri utenti è disciplinato da apposito Regolamento (cf Statuto Art. 58 § 2) riportato in allegato al presente Regolamento.

§2. Il Bibliotecario (cf Statuto Art. 40 § 2) è coadiuvato da un’apposita Commissione, approvata dal Consiglio di Facoltà e disciplinata dal Regolamento di Biblioteca (Artt. 5, 6, 7, 8).

VIII. NORME ETICHE DELLA FACOLTÀ E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 38. – Premessa
La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna richiede dalla sua comunità accademica un alto livello di impegno, di dedizione e di professionalità, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo, al Magistero della Chiesa Cattolica e alle norme della vita accademica, come risulta dagli articoli 30 §1, 32, 37, §§1-2 dello Statuto, oltre che dall’Art. 40 dello Statuto dell’Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola.
I membri della Facoltà sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa fra loro e nei confronti delle decisioni e disposizioni degli organi sovraordinati, al fine della efficienza, imparzialità e trasparenza dell’operato della Facoltà; sono inoltre tenuti ad usare le risorse della Facoltà in maniera responsabile, in modo da poter giustificare, a richiesta, le spese o produrre idonea documentazione o rendiconto.
Sono inoltre tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione della Facoltà.

Art. 39. – Infrazioni molto gravi
Sono considerate infrazioni molto gravi ai principi morali e all’etica della Facoltà, i seguenti comportamenti:

§1. – Sia da parte dei docenti che degli studenti
a) – La falsificazione di documenti o informazioni amministrative.
b) – L’asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell’Archivio.
c) – La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un’opera scritta da un altro.
d) – Il plagio in un’opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l’inclusione di un testo preso da un altro autore, senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
e) – La consegna, sotto il proprio nome, di un’opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta.
f) – Le molestie sessuali.

§2. Da parte dei docenti
a) – Comportamenti volti a sostenere una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti (cf. Statuto, Art. 32, §3).
b) – La violazione abituale e pubblica della morale cattolica.
c) – L’aver procurato agli studenti il questionario del compito scritto prima dell’esame.
d) – La falsificazione della documentazione citata in un’opera scritta.
e) – La mancata comunicazione agli organi gerarchicamente sovraordinati di situazioni di conflitto di interesse, ovvero la mancata astensione da eventuali deliberazioni o decisioni in materie o situazioni in cui sia ravvisabile per il docente un conflitto di interesse (personali o di terzi).

§3. Da parte degli studenti
a) – La consegna come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso (fatto salvo il diritto alla rielaborazione di precedenti propri lavori nella stesura delle tesi di Licenza e Dottorato).
b) – L’essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell’esame.

Art. 40. – Infrazioni gravi
§1. – Da parte di tutti
Sono considerate infrazioni gravi ai principi morali e all’etica della Facoltà e riprovevole infrazione della disciplina universitaria, da parte di tutti gli appartenenti alla Facoltà:
a) – La mancanza del dovuto rispetto ad altre persone.
b) – Il danneggiamento di libri o di altri documenti, di apparecchiature, di oggetti o di strutture della Facoltà, o comunque l’aver arrecato danni materiali o economici alla Facoltà.

§2. – Da parte dei docenti
a) – La consegna del verbale degli esami con i voti degli studenti oltre 30 giorni dopo il limite di tempo stabilito dallo Statuto o dalla Facoltà.
b) – Il protratto inadempimento dei doveri ed obblighi didattici ed istituzionali. [da valutare meglio]

§3. – Da parte degli studenti
a) – La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
b) – La copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permessa dall’esaminatore.

Art. 41. – Sanzioni per le infrazioni molto gravi
§1. – Per le infrazioni di cui all’Art. 39. possono essere applicate secondo la gravità dei casi le seguenti sanzioni:
a) – L’annullamento dell’esame o dell’opera consegnata.
b) – L’ammonizione verbale o scritta.
c) – La sospensione del diritto all’esame, da parte dell’autorità accademica competente, per la durata di tempo massima di un anno; con possibilità della sanzione aggiuntiva che, in caso di ripetizione dell’esame, il voto non possa essere superiore al voto minimo di sufficienza.
d) – La privazione del voto attivo e passivo, per la durata da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di due (2) anni, a giudizio dell’autorità accademica competente.
e) – L’espulsione dalla Facoltà o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza.
f) – La privazione del conferimento del grado accademico.

§2. – L’annullamento dell’esame o dell’opera, di cui al §1a, deve essere sempre applicata.

§3. – La sanzione di cui al §1a) può inoltre essere cumulata, a discrezione dell’autorità competente, con quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e).

§4. – In caso di pendenza di procedimento penale, è prevista la possibilità di sospensione cautelativa del docente o dello studente, da parte dell’organo competente, sino all’esito del procedimento (cf. Statuto Art. 32).

Art. 42. – Sanzioni per le infrazioni gravi
Per le infrazioni di cui all’Art. 40. possono essere applicate secondo la gravità dei casi le seguenti sanzioni:
a) – Ammonizione verbale.
b) – Ammonizione congiunta alla riparazione del danno morale, secondo le modalità determinate dall’autorità competente.
c) – Ammonizione congiunta alla riparazione del danno materiale, secondo le modalità determinate dall’autorità competente.
d) – Per i docenti è possibile l’applicazione congiunta delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) a giudizio dell’autorità competente.

Art. 43. – Procedimento per l’applicazione delle sanzioni al personale docente
§1. – Per l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni molto gravi, la competenza spetta alla Commissione di Alto Patronato, che procederà secondo quanto stabilito dallo Statuto (cf. Art. 32), a seguito di segnalazione del Preside.

§2. – Per l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni gravi, la competenza spetta al Preside, coadiuvato da un collegio di due (2) probiviri scelti tra i docenti stabili secondo un criterio di anzianità.

§3. – L’autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione, così pure, fatto salvo l’Art. 45 §2, di non infliggere altra sanzione.

Art. 44. – Procedimento per l’applicazione delle sanzioni agli studenti
§1. – Per l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse dagli studenti, la competenza spetta, in caso di violazioni accademiche, al Preside con il voto deliberativo della Commissione dei probiviri, composta da tre docenti stabili da lui convocati; nel caso di violazioni non accademiche, dalla Commissione disciplinare, di cinque membri presieduta dal Preside e in cui, oltre a tre docenti stabili, figuri anche il rappresentante degli studenti del ciclo di appartenenza dello studente (cf. Statuto, Art. 37, §2).

§2. – Per l’applicazione di sanzioni a uno studente chierico o religioso l’autorità competente informi sempre il suo Ordinario.

§3. – L’autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione, fatto salvo l’Art. 45. §2-3, così pure di non infliggere altra sanzione.

Art. 45. – Diritti del docente e dello studente
§1. – Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che siano sempre protette, per quant’è possibile, la reputazione e il diritto alla riservatezza.

§2. – I docenti e gli studenti hanno diritto di difendersi davanti all’autorità accademica e dovranno quindi essere tempestivamente messi a conoscenza degli addebiti a loro contestati.

§3. – Avranno inoltre diritto, prima della decisione in merito all’applicazione di sanzioni, di presentare all’autorità accademica competente deduzioni scritte, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione, e di chiedere di essere uditi personalmente o accompagnati da persona di fiducia, o insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§4. – L’Autorità competente dovrà comunicare la propria decisione entro i successivi trenta giorni lavorativi.

Art. 46. – Ricorsi dei docenti
I docenti possono ricorrere avverso i provvedimenti adottati dal Preside alla Commissione di Alto Patronato, secondo quanto previsto dall’Art. 32 dello Statuto.

Art. 47. – Ricorsi degli studenti
Gli studenti possono ricorrere entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento:
§1. – avverso i provvedimenti adottati, a norma degli articoli che precedono, dal Preside con la Commissione dei probiviri o dalla Commissione Disciplinare, al Consiglio di Facoltà;

§2. – avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Facoltà, alla Commissione di Alto Patronato.

Art. 48. – Applicazione delle Norme
§1. – Nel caso che le presenti Norme etiche della Facoltà si debbano intendere in riferimento agli studi affiliati, le competenze del Preside sono da attribuire al Direttore dello studio e quelle della Commissione di Alto Patronato alla Commissione Direttiva dello Studio.

§2. – Nel caso che le presenti Norme etiche della Facoltà si debbano intendere in riferimento ad un ISSR collegato alla Facoltà, le competenze del Preside sono da attribuire al Direttore dell’ISSR, e quelle della Commissione di Alto Patronato al Moderatore dell’Istituto.